L’autunno si è ormai fatto strada da giorni, le temperature si sono abbassate e cresce il desiderio di rendere più caldi e accoglienti i luoghi in cui si vive o si lavora. Non sempre però è possibile. Esiste infatti un calendario nazionale che stabilisce, secondo una suddivisione in zone climatiche, quando è possibile procedere con l’accensione dell’impianto di riscaldamento: secondo le date stabilite nel 2025, la Sicilia deve ancora attendere un po’.
Il sistema che definisce l’accensione del riscaldamento 2025
L’accensione e lo spegnimento del sistema di riscaldamento, in particolare, sono regolati dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, che definisce anche le ore giornaliere di funzionamento (si va da un massimo di 14 per la zona E a un minimo di 6 per la zona A) e le temperature massime consentite.
La normativa vigente distingue sei zone climatiche, determinate in base alla temperatura media locale. Per il 2025 non sono state introdotte modifiche, anche se i Comuni possono imporre criteri più restrittivi per contenere i consumi e favorire il risparmio energetico.
Il criterio delle zone climatiche si basa sui cosiddetti “gradi-giorno” (GG), ovvero la differenza positiva tra la temperatura dell’ambiente interno e quella media esterna giornaliera. In sostanza, più alto è il valore dei gradi-giorno, più freddo è il clima e quindi prima sarà possibile accendere i riscaldamenti.
Le zone stabilite per la Sicilia e le isole minori
In Sicilia, ci sono delle differenze sulla base delle zone: non tutte le province sono inserite nella medesima. Per quanto riguarda alcune isole minori, ovvero Lampedusa e Linosa — considerate tra le aree più calde d’Italia — e per Porto Empedocle, inserite nella zona A, l’accensione dei riscaldamenti sarà consentita infatti dal 1° dicembre al 15 marzo per un massimo di 6 ore al giorno.
Il resto delle province siciliane, così come le altre province meridionali, rientrano per la maggior parte nella zona B, dove è previsto un periodo di accensione compreso tra il 1° dicembre e il 31 marzo, per un massimo di 8 ore giornaliere. Esclusivamente alcune poche aree montane nella parte interna dell’Isola appartengono alla zona D e possono accendere i riscaldamenti dal 1° novembre al 15 aprile, per 12 ore al giorno.

Le sanzioni previste dal D.P.R. 74/2013
In caso di mancato rispetto della normativa sono previste sanzioni “bollenti” che non risparmiano nessuno: la violazione delle disposizioni nazionali o locali può comportare multe da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3.000 euro. È importante ricordare, inoltre, che le temperature non devono superare i 20°C — con una tolleranza massima di 22°C — negli ambienti domestici, e i 18°C — con tolleranza fino a 20°C — negli edifici industriali e artigianali.























